Molti ritengono che, una volta decorso il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, non vi sia più alcuna possibilità di difesa. Non è sempre così.
L’ordinamento prevede infatti, in casi specifici, la possibilità di proporre opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c., consentendo al debitore di ottenere un riesame del decreto anche dopo la scadenza del termine ordinario.
Quando è possibile?
L’opposizione tardiva rappresenta un rimedio eccezionale e richiede la sussistenza di presupposti rigorosi. Tradizionalmente è ammessa quando il debitore dimostri di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per effetto di una notificazione nulla o irregolare, oppure per caso fortuito o forza maggiore, e che proprio tali circostanze abbiano impedito la proposizione dell’opposizione nei termini di legge.
La disciplina ordinaria prevede inoltre specifici limiti temporali, che devono essere verificati nel singolo caso anche in relazione agli atti esecutivi eventualmente compiuti.
Una tutela particolare per il consumatore
La tutela si è rafforzata quando il debitore riveste la qualità di consumatore. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023, recependo i principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di clausole abusive, hanno chiarito che il consumatore non può perdere definitivamente la possibilità di contestare un decreto ingiuntivo fondato su clausole vessatorie quando sia mancato un controllo effettivo su tali clausole.
Se il decreto ingiuntivo non opposto non contiene una motivazione sul carattere non abusivo delle clausole contrattuali che incidono sull’esistenza o sull’entità del credito, il giudice dell’esecuzione deve svolgere il controllo d’ufficio e informare il consumatore del relativo esito.
Il consumatore può allora proporre opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c. entro il termine di 40 giorni assegnato dal giudice, esclusivamente per far accertare l’eventuale abusività delle clausole. Fino alla scadenza del termine o alle determinazioni del giudice dell’opposizione sull’istanza di sospensione, non si procede alla vendita o all’assegnazione.
Non si tratta, quindi, di una riapertura generalizzata del decreto ingiuntivo: il rimedio elaborato dalle Sezioni Unite è circoscritto alla tutela consumeristica contro le clausole abusive.
Ogni caso va valutato attentamente
Non ogni decreto ingiuntivo può essere impugnato oltre il termine ordinario. È indispensabile verificare:
- la regolarità della notificazione;
- la qualità di consumatore del debitore;
- il contenuto del contratto;
- l’eventuale presenza di clausole abusive;
- la motivazione e le modalità con cui il decreto è stato emesso;
- lo stato dell’eventuale procedura esecutiva.
Una verifica preventiva può consentire di individuare strumenti difensivi che, a prima vista, sembrerebbero ormai preclusi.
Hai ricevuto un decreto ingiuntivo da più di 40 giorni?
Prima di ritenere la situazione definitivamente compromessa, è opportuno far esaminare la documentazione da un professionista: in alcuni casi la legge consente ancora di far valere i propri diritti.
