Fino a che punto il fideiussore deve rispondere dei debiti dell’impresa se è stata la stessa banca a continuare a concederle credito nonostante una situazione finanziaria ormai gravemente compromessa?
È una questione di particolare interesse per chi ha prestato una garanzia personale a favore di una società. Con l’ordinanza n. 21651 del 24 giugno 2026, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione chiarisce che il fideiussore può opporre alla banca la condotta colposa tenuta nella concessione del credito e far valere, ricorrendone i presupposti, il concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c., con possibili conseguenze sulla misura della pretesa esercitata nei suoi confronti.
La decisione assume particolare rilievo perché sposta l’attenzione dalla sola esistenza della fideiussione anche al comportamento tenuto dalla banca durante il rapporto con il debitore garantito.
Il caso
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti di una società e dei suoi fideiussori per un’esposizione derivante da rapporti di conto corrente e aperture di credito.
Uno dei garanti contestava il comportamento dell’istituto, sostenendo che la banca avesse continuato a concedere o mantenere credito nonostante la situazione economico-finanziaria della società fosse ormai gravemente compromessa, contribuendo così all’aggravamento dell’esposizione debitoria successivamente richiesta anche al fideiussore.
La Corte d’Appello aveva escluso che tale circostanza potesse essere utilizzata come difesa dal garante. La Cassazione ha censurato questa impostazione, cassando la decisione sul punto.
La concessione abusiva del credito può essere opposta dal fideiussore
Il passaggio più interessante della pronuncia riguarda il rapporto tra gli artt. 1945 e 1227 c.c.
La concessione abusiva del credito può assumere rilievo quando la banca, con una condotta colposa o dolosa, continui a sostenere finanziariamente un’impresa in grave difficoltà economica, priva di concrete prospettive di superamento della crisi, contribuendo in tal modo all’aggravamento del dissesto.
Ma le conseguenze di tale comportamento non riguardano necessariamente soltanto il debitore principale.
L’art. 1945 c.c. consente infatti al fideiussore di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale relative al rapporto garantito, salvo quelle di carattere personale.
Ne consegue che, qualora la condotta dell’istituto di credito abbia contribuito alla produzione del pregiudizio o all’aggravamento dell’esposizione debitoria, anche il fideiussore può far valere il concorso colposo del creditore previsto dall’art. 1227 c.c., con possibile incidenza sulla pretesa avanzata dalla banca nei suoi confronti.
Una difesa che non richiede necessariamente una domanda risarcitoria
Un ulteriore profilo di particolare interesse è di natura processuale.
La Cassazione ribadisce che il concorso colposo del creditore previsto dall’art. 1227, comma 1, c.c. non costituisce un’eccezione in senso stretto, ma una mera difesa.
Il giudice può pertanto tenerne conto anche d’ufficio quando i fatti rilevanti siano stati ritualmente acquisiti al processo, fermo naturalmente il rispetto delle preclusioni processuali e del giudicato.
Il fideiussore, dunque, non deve necessariamente formulare un’autonoma domanda risarcitoria nei confronti della banca: la condotta dell’istituto può assumere rilievo direttamente come difesa rispetto alla pretesa creditoria esercitata nei suoi confronti.
Diversa è l’eccezione prevista dall’art. 1957 c.c.
La pronuncia contiene anche un’importante precisazione.
Diversamente dal concorso colposo ex art. 1227 c.c., la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. costituisce un’eccezione in senso stretto e deve quindi essere tempestivamente proposta dal fideiussore.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo occorre pertanto dedurre tempestivamente anche i fatti necessari a individuare la decorrenza del relativo termine. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, l’eccezione era stata formulata soltanto in comparsa conclusionale ed è stata ritenuta tardiva.
Perché la decisione è importante
L’ordinanza n. 21651/2026 offre un’indicazione significativa nella difesa del fideiussore: la sottoscrizione della garanzia non rende irrilevante il successivo comportamento della banca nei confronti dell’impresa finanziata.
Se l’istituto ha continuato a concedere credito a un’impresa in condizioni economico-finanziarie gravemente compromesse e tale condotta ha contribuito ad aggravare l’esposizione, il fideiussore può invocare tale circostanza nella propria difesa.
Non si tratta, tuttavia, di un’automatica liberazione del garante. Sarà necessario accertare concretamente le condizioni dell’impresa al momento della concessione o del mantenimento del credito, la condotta della banca e la sua effettiva incidenza sull’aggravamento dell’esposizione debitoria.
Il principio affermato dalla Cassazione è però rilevante: la pretesa nei confronti del fideiussore non può essere esaminata prescindendo dalla condotta tenuta dallo stesso creditore nella formazione e nell’aggravamento del debito garantito.
