Una società ha contestato gli addebiti applicati da un istituto di credito su tre conti correnti. La vicenda, seguita dallo Studio Legale Pauciulo, ha posto al centro una questione decisiva: chi deve provare le condizioni bancarie quando il cliente contesta che siano state pattuite per iscritto?

La banca sosteneva che la domanda dovesse essere respinta perché la correntista non aveva depositato i contratti. Il Tribunale ha però distinto due situazioni. Se il cliente contesta la validità delle clausole di un contratto di cui assume la stipulazione, deve fornire prova della propria domanda. Se invece nega che il contratto o determinate condizioni siano mai stati formalizzati per iscritto, la banca deve provare le pattuizioni sulle quali fonda gli addebiti.

Nel caso esaminato, l’istituto di credito non ha prodotto i contratti. Il Tribunale ha condiviso il ricalcolo del consulente tecnico: in mancanza della prova di una valida pattuizione dei tassi, sono stati applicati gli interessi sostitutivi previsti dall’art. 117 TUB. Sono stati inoltre esclusi gli addebiti per commissioni di massimo scoperto non risultate pattuite per iscritto e la capitalizzazione degli interessi in assenza di una clausola valida.

Il ricalcolo ha accertato un saldo di € 60.063,12 a favore della società. Il Tribunale ha condannato l’istituto di credito a restituire tale somma, oltre agli interessi e alle spese di giudizio.

La mancata produzione del contratto non comporta automaticamente la restituzione di tutti gli addebiti. Occorre verificare le contestazioni formulate, gli estratti conto e la prova delle condizioni applicate: una verifica che, in questa vicenda, ha condotto all’accertamento del credito della correntista.