Una banca chiede il pagamento di un debito superiore a 200.000 euro anche a due persone che avevano firmato la fideiussione a garanzia di una società. Il contratto contiene una clausola che dispensa l’istituto di credito dal rispettare il termine previsto dall’art. 1957 c.c. La garanzia può davvero durare senza quel limite?

Nel caso seguito dallo Studio Pauciulo, il Tribunale di Napoli ha riconosciuto ai due garanti la qualità di consumatori: non risultava un loro ruolo nell’attività della società debitrice. La deroga contrattuale è stata quindi ritenuta inoperante nei loro confronti, nonostante fosse stata sottoscritta separatamente.

Il termine che protegge il fideiussore

L’art. 1957 c.c. impone al creditore di attivarsi entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale e di proseguire con diligenza le proprie iniziative. Se il termine decorre senza le iniziative richieste dalla legge, il creditore decade dalla possibilità di far valere la garanzia.

Nel giudizio, il conto era stato chiuso il 25 luglio 2017, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato il 30 marzo 2018. Il Tribunale ha accertato che il termine semestrale era decorso e ha accolto l’eccezione di decadenza: i due fideiussori consumatori sono stati liberati dalla richiesta di pagamento.

Perché la decisione conta

La qualità di consumatore va verificata guardando alla posizione personale del garante, anche quando la fideiussione assiste il debito di una società. Una firma apposta su una clausola predisposta dalla banca non esclude, da sola, la tutela prevista per il consumatore.

La sentenza mostra quanto possano essere decisivi l’esame della fideiussione e la ricostruzione delle date: una clausola di deroga all’art. 1957 c.c. non impedisce sempre al garante consumatore di far valere la decadenza del creditore.