La presenza in una fideiussione delle clausole corrispondenti allo schema ABI non determina, in ogni situazione, la loro automatica nullità.
Occorre distinguere la tipologia della garanzia, il momento in cui è stata sottoscritta, l’ambito dell’accertamento compiuto dalla Banca d’Italia e la prova dell’effettivo collegamento tra il singolo contratto e una pratica anticoncorrenziale.
Con la sentenza n. 24825, depositata il 28 agosto 2026, le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno chiarito tre questioni di particolare utilità pratica: il valore probatorio del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005 per le fideiussioni stipulate in periodi diversi da quello esaminato; l’applicabilità della tutela antitrust alle fideiussioni specifiche; gli effetti della clausola di pagamento “a prima richiesta” sulla decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.
La vicenda
La controversia nasceva dall’opposizione a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siracusa nei confronti di due garanti.
Le fideiussioni erano state sottoscritte nel 2015 a garanzia dell’esposizione derivante da un conto corrente e da un finanziamento chirografario. Si trattava, quindi, di garanzie riferite a operazioni determinate e non di fideiussioni omnibus destinate a coprire tutti i rapporti presenti e futuri tra banca e debitore entro un importo massimo.
Le opponenti sostenevano che i contratti riproducessero le tre clausole dello schema ABI esaminate dalla Banca d’Italia: la clausola di reviviscenza, la deroga all’art. 1957 c.c. e la clausola di sopravvivenza. Contestavano, in particolare, la validità della deroga e affermavano che il creditore fosse decaduto dalla garanzia per non avere assunto tempestivamente le iniziative richieste dalla legge.
La società creditrice obiettava che le fideiussioni, essendo specifiche e sottoscritte nel 2015, non rientravano né nell’ambito oggettivo né in quello temporale dell’accertamento della Banca d’Italia. Il Tribunale ha quindi rimesso le questioni alle Sezioni Unite mediante rinvio pregiudiziale.
Il quadro precedente
Le Sezioni Unite avevano già stabilito che i contratti stipulati “a valle” di un’intesa anticoncorrenziale possono essere dichiarati parzialmente nulli nella parte in cui riproducono le clausole oggetto dell’intesa vietata.
La nullità riguarda normalmente le singole clausole. Può estendersi all’intero contratto soltanto se risulta che, senza quelle pattuizioni, le parti non avrebbero concluso la fideiussione.
La nuova pronuncia non abbandona questa impostazione, ma interviene sul passaggio preliminare: come dimostrare che la garanzia concretamente sottoscritta sia effettivamente il prodotto di un’intesa o di una pratica concordata restrittiva della concorrenza.
I limiti temporali dell’accertamento della Banca d’Italia
Il provvedimento n. 55 del 2005 aveva esaminato lo schema ABI di fideiussione omnibus e la sua diffusione uniforme nel periodo oggetto dell’istruttoria.
Secondo le Sezioni Unite, questo accertamento non può essere automaticamente esteso a ogni fideiussione stipulata prima o dopo quel periodo. Per le garanzie collocate al di fuori del perimetro temporale esaminato, il provvedimento rimane un elemento probatorio rilevante, ma non basta, da solo, a dimostrare che la stessa pratica anticoncorrenziale fosse ancora — o fosse già — operante al momento della sottoscrizione.
La corrispondenza letterale tra le clausole del contratto e quelle dello schema ABI costituisce quindi un dato da valutare, non una prova automaticamente decisiva. Il giudice deve accertare se, nel periodo interessato, il modello contrattuale fosse espressione di una standardizzazione diffusa e riconducibile a una pratica concordata capace di restringere la concorrenza.
La tutela può riguardare anche le fideiussioni specifiche
La qualificazione della garanzia come “specifica” non è sufficiente per sottrarla alla disciplina antitrust. Anche una fideiussione riferita a una determinata operazione può costituire un contratto “a valle” di una pratica anticoncorrenziale.
Occorre però dimostrare che la standardizzazione delle clausole abbia interessato anche questa categoria di garanzie. Poiché l’accertamento del 2005 riguardava direttamente le fideiussioni omnibus, per applicarne le valutazioni a una fideiussione specifica è necessaria una prova ulteriore dell’esistenza, nel mercato e nel periodo rilevanti, di un utilizzo uniforme delle medesime clausole.
Non viene quindi riconosciuta un’immunità alle fideiussioni specifiche: viene richiesto un accertamento probatorio più rigoroso, da condurre con gli strumenti istruttori disponibili nel processo.
La clausola “a prima richiesta” e l’art. 1957 c.c.
La Corte distingue la clausola che esonera il creditore dal rispetto dei termini dell’art. 1957 c.c. dalla clausola che prevede il pagamento “a prima richiesta”. Le due pattuizioni hanno funzione e portata differenti.
La nullità della prima non travolge automaticamente la seconda. Quando la clausola “a prima richiesta” sia validamente presente, il creditore può impedire la decadenza inviando tempestivamente al garante anche una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza dover necessariamente promuovere entro il medesimo termine un’azione giudiziaria.
La verifica concreta deve considerare il testo completo della garanzia, la validità e la portata della clausola, la data dalla quale decorre il termine, il destinatario della richiesta, la tempestività e il contenuto della comunicazione, oltre all’eventuale incidenza delle altre pattuizioni.
Che cosa hanno deciso le Sezioni Unite
La Cassazione non ha definito direttamente le opposizioni al decreto ingiuntivo e non ha dichiarato valide o nulle le fideiussioni del 2015.
Investita attraverso un rinvio pregiudiziale, ha enunciato i principi destinati a guidare la decisione e ha restituito gli atti al Tribunale di Siracusa. Spetterà al giudice di merito verificare se le garanzie specifiche possano essere ricondotte a una pratica anticoncorrenziale, quali ulteriori prove siano state fornite, se la clausola “a prima richiesta” sia valida e applicabile e se il creditore abbia inviato tempestivamente un’idonea istanza stragiudiziale.
Le conseguenze pratiche
Per il fideiussore non è prudente fondare la contestazione esclusivamente sulla coincidenza testuale con lo schema ABI. Occorre costruire la prova considerando:
- la data della fideiussione;
- la sua natura omnibus o specifica;
- la diffusione del modello nel periodo e nel mercato interessati;
- l’eventuale assenza di una trattativa individuale;
- gli elementi che colleghino il contratto alla standardizzazione anticoncorrenziale.
Per la banca o per la società cessionaria del credito diventa invece essenziale produrre l’intero contratto e ricostruire con precisione le iniziative adottate ai sensi dell’art. 1957 c.c. Una richiesta stragiudiziale può essere sufficiente in presenza della clausola “a prima richiesta”, ma devono essere dimostrati la sua tempestività, il contenuto e la corretta ricezione da parte del garante.
La pronuncia assume rilievo anche nelle opposizioni a decreto ingiuntivo e nelle procedure esecutive fondate su crediti garantiti da fideiussione. La verifica non può limitarsi alle tre clausole contestate, ma deve comprendere l’intero regolamento contrattuale e la cronologia dell’attività di recupero.
Conclusioni
La sentenza n. 24825/2026 evita due conclusioni automatiche. Una fideiussione specifica o stipulata dopo il 2005 non è, per ciò solo, estranea alla tutela antitrust; allo stesso tempo, la mera riproduzione delle clausole ABI non è sempre sufficiente per ottenerne la dichiarazione di nullità.
Il punto centrale diventa la prova del collegamento tra il singolo contratto e la pratica anticoncorrenziale nel periodo e nel mercato rilevanti. Anche sul piano dell’art. 1957 c.c. la valutazione deve riguardare il contratto nel suo complesso: la nullità della deroga ai termini non elimina necessariamente gli effetti di una distinta clausola “a prima richiesta”.
La decisione riduce gli automatismi e accentua la necessità di un esame documentale e probatorio rigoroso della singola garanzia.
