Anche un contratto di mutuo chirografario può essere dichiarato inefficace nei confronti della procedura concorsuale. L’erogazione di nuova liquidità, infatti, non impedisce di qualificare il finanziamento come atto a titolo oneroso assoggettabile a revocatoria.

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, Sezione I civile, con l’ordinanza n. 25399, pubblicata il 16 settembre 2026. La decisione affronta una questione di particolare interesse per il contenzioso bancario e concorsuale: se il curatore possa eccepire, durante la verifica dello stato passivo, l’inefficacia di un mutuo stipulato nel periodo sospetto, senza dover dimostrare uno specifico pregiudizio arrecato ai creditori.

La vicenda

Una banca aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una società per un credito di circa 300.000 euro, derivante da un finanziamento chirografario concesso nel 2020 e assistito, per l’80%, dalla garanzia del Fondo per le PMI.

Il credito era stato escluso per la parte già soddisfatta a seguito dell’escussione della garanzia pubblica e, per la quota residua, in conseguenza dell’eccezione revocatoria proposta dal curatore.

Il finanziamento era stato stipulato nel semestre precedente la domanda di concordato con riserva. Il giudice di merito aveva ritenuto che la banca conoscesse lo stato d’insolvenza della società, valorizzando, tra gli altri elementi, il patrimonio netto negativo e la perdita della continuità aziendale risultanti dalla documentazione contabile.

Il mutuo è un atto a titolo oneroso revocabile

La banca sosteneva che il mutuo non avesse impoverito il patrimonio della società: all’obbligo di restituire capitale e interessi corrispondeva infatti l’acquisizione della liquidità erogata. La Cassazione ha respinto questa impostazione.

Nella revocatoria fallimentare disciplinata dall’art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, il pregiudizio per i creditori non costituisce un ulteriore elemento da dimostrare. È sufficiente che l’atto a titolo oneroso sia stato compiuto nel periodo sospetto e che il curatore provi la conoscenza dello stato d’insolvenza da parte dell’altro contraente.

Il mutuo rientra tra tali atti. Sebbene l’impresa riceva nuova liquidità, il contratto determina anche la nascita di un’obbligazione restitutoria per capitale e interessi, incrementando il passivo destinato a concorrere sul patrimonio del debitore.

Non serve una separata azione revocatoria

L’inefficacia del titolo può essere fatta valere in via di eccezione nella formazione dello stato passivo. Non è necessario che il curatore abbia preventivamente promosso e ottenuto una distinta sentenza di revoca del contratto.

L’eccezione paralizza la pretesa creditoria fondata sul mutuo e può essere sollevata anche quando l’azione revocatoria non sia più autonomamente esercitabile, secondo il meccanismo previsto dall’art. 95 della legge fallimentare.

La restituzione del capitale erogato

L’inefficacia del contratto nei confronti della massa non significa necessariamente che la procedura possa trattenere definitivamente la somma ricevuta.

La Cassazione ha distinto il credito derivante dal mutuo dalla diversa pretesa alla restituzione del capitale erogato. Il finanziatore può formulare una domanda restitutoria fondata sull’indebito oggettivo, ai sensi dell’art. 2033 c.c.

Nel caso esaminato, tale domanda non poteva però essere presa in considerazione perché non era stata ritualmente riproposta e sul punto si era formato il giudicato interno. La distinzione assume quindi rilievo operativo: la banca deve verificare tempestivamente se e come formulare, conservare e documentare l’eventuale domanda restitutoria alternativa.

La conoscenza dello stato d’insolvenza

La revocabilità del mutuo non è automatica. Il curatore deve provare che, al momento della stipulazione, la banca conosceva lo stato d’insolvenza dell’impresa finanziata.

Questa conoscenza può essere dimostrata anche attraverso presunzioni, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti. Nel caso deciso, erano stati considerati la situazione patrimoniale negativa, la perdita della continuità aziendale e le informazioni che l’istituto avrebbe dovuto acquisire durante l’istruttoria del finanziamento.

La presenza della garanzia pubblica non esonerava la banca dalle ordinarie verifiche sul merito creditizio. La disciplina emergenziale richiedeva comunque di accertare che le difficoltà dell’impresa non fossero anteriori alla pandemia e che fosse ragionevolmente prevedibile il rimborso dell’esposizione.

La consecuzione tra concordato e fallimento

Il decorso di diciotto mesi non è stato ritenuto sufficiente, da solo, a escludere la consecuzione tra la domanda di concordato e la successiva dichiarazione di fallimento. Stabilire se le procedure derivino dalla medesima situazione d’insolvenza costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

Questo profilo può incidere sull’individuazione del periodo sospetto e deve essere ricostruito attraverso l’andamento economico e finanziario dell’impresa, non soltanto in base alla distanza temporale tra le procedure.

Il rapporto con il Codice della crisi

La pronuncia applica gli artt. 67 e 95 della legge fallimentare, poiché la procedura esaminata era soggetta alla disciplina previgente.

Per le liquidazioni giudiziali regolate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza occorre confrontare il principio con gli artt. 166 e 203 CCII. Il primo disciplina la revocabilità degli atti a titolo oneroso compiuti nel periodo sospetto; il secondo consente al curatore di eccepire l’inefficacia del titolo sul quale è fondato il credito o la prelazione.

La sostanziale continuità di questi meccanismi rende la decisione significativa anche nel nuovo quadro normativo. L’applicazione concreta richiede tuttavia la verifica della disciplina temporale, delle eventuali esenzioni, della procedura interessata e delle caratteristiche del finanziamento.

Le conseguenze operative

Per la banca che domanda l’ammissione al passivo diventano essenziali l’istruttoria svolta prima dell’erogazione, la situazione economica conosciuta in quel momento, le ragioni della valutazione positiva del merito creditizio, le eventuali esenzioni dalla revocatoria e la corretta formulazione delle domande restitutorie subordinate o alternative.

Per il curatore, invece, la decisione conferma la possibilità di contestare direttamente il titolo durante la verifica del passivo, ricostruendo il periodo sospetto e fornendo la prova, anche presuntiva, della conoscenza dello stato d’insolvenza.

Conclusioni

L’ordinanza n. 25399/2026 esclude che l’erogazione di liquidità renda il mutuo estraneo alla revocatoria concorsuale.

Il finanziamento può essere dichiarato inefficace quando è stato stipulato nel periodo sospetto e la banca conosceva lo stato d’insolvenza del debitore. L’inefficacia del titolo contrattuale non coincide però con la definitiva irripetibilità del capitale: l’eventuale pretesa restitutoria deve essere formulata tempestivamente e con il corretto fondamento giuridico.

La verifica richiede quindi un esame coordinato del contratto, dell’istruttoria bancaria, della situazione economica dell’impresa e delle domande proposte nel procedimento di accertamento del passivo.