Con la sentenza del 10 settembre 2026, resa nella causa C-510/25, Adazik, la Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta nuovamente sulle conseguenze della nullità di un contratto di mutuo contenente clausole abusive.

La decisione affronta un tema di immediata rilevanza nel contenzioso bancario: quando il consumatore chiede la restituzione delle somme pagate in esecuzione di un contratto dichiarato invalido, il giudice può compensare d’ufficio tale credito con quello della banca alla restituzione del capitale erogato?

La risposta della Corte è affermativa, ma non incondizionata. Gli artt. 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE non ostano, in linea di principio, a un’interpretazione del diritto nazionale che consenta al giudice di operare tale compensazione. La pronuncia, tuttavia, non introduce un obbligo generalizzato e non autorizza automatismi svincolati dalle regole processuali interne e dalle garanzie riconosciute al consumatore.

La vicenda all’origine del rinvio

La controversia nasceva in Polonia e riguardava un mutuo ipotecario denominato in valuta estera, contenente clausole ritenute abusive. I consumatori avevano domandato la restituzione delle somme versate alla banca in esecuzione del contratto invalido.

Il giudice del rinvio chiedeva se la direttiva 93/13 fosse compatibile con la cosiddetta teoria del saldo: un sistema nel quale il giudice confronta le reciproche pretese restitutorie e riconosce al consumatore un credito soltanto per la parte dei pagamenti eccedente il capitale ricevuto.

L’alternativa era rappresentata dalla teoria delle due pretese, secondo la quale il credito restitutorio del consumatore e quello della banca restano autonomi e ciascuna parte deve far valere separatamente la propria domanda. Dalla soluzione dipendevano anche interessi moratori, prescrizione, spese processuali ed effettività della tutela.

Il principio affermato dalla Corte

La Corte ha stabilito che il diritto dell’Unione non impedisce, in linea di principio, al giudice nazionale di compensare d’ufficio i reciproci crediti restitutori derivanti dalla nullità del mutuo.

In tale modello, al consumatore può essere riconosciuto il diritto alla restituzione della parte dei pagamenti complessivamente eseguiti che supera il capitale erogato dalla banca, oltre agli interessi moratori su tale eccedenza.

La direttiva 93/13 non impone quindi agli Stati membri di adottare necessariamente il sistema delle due pretese autonome. Le modalità delle restituzioni appartengono all’ordinamento nazionale, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. La formula utilizzata dalla Corte è però decisiva: la direttiva non osta, in linea di principio, alla compensazione d’ufficio. Si tratta di un giudizio di compatibilità, non dell’imposizione di un’unica soluzione.

La restituzione deve operare per entrambe le parti

La dichiarazione di nullità mira a ripristinare la situazione giuridica ed economica nella quale il consumatore si sarebbe trovato in assenza delle clausole abusive. L’effetto restitutorio deve tuttavia essere reciproco: il consumatore può recuperare le somme indebitamente versate, mentre la banca può ottenere la restituzione del capitale effettivamente erogato.

La tutela prevista dalla direttiva non può tradursi in un ingiustificato arricchimento del consumatore. Al tempo stesso, la banca non può pretendere vantaggi ulteriori rispetto alla restituzione del capitale e agli interessi moratori consentiti. In particolare, il professionista non ha diritto a una remunerazione aggiuntiva per l’utilizzo del capitale quando il contratto è invalidato a causa di clausole abusive.

Gli interessi moratori spettano sull’eccedenza

Qualora il diritto nazionale ammetta la compensazione d’ufficio, il consumatore deve conservare il diritto agli interessi moratori sulla parte dei pagamenti effettuati che eccede il capitale ricevuto.

Nel caso esaminato, la banca aveva riconosciuto la debenza degli interessi su tale differenza a partire dal giorno successivo alla messa in mora. Il risultato economico della compensazione non può quindi azzerare la tutela restitutoria: l’eventuale eccedenza rimasta a credito del consumatore deve essere integralmente riconosciuta e produrre gli interessi previsti dalla legge.

Informazione preventiva e rispetto del contraddittorio

La compensazione non può essere applicata senza che il consumatore ne conosca preventivamente le conseguenze. La Corte ribadisce che la sua volontà è determinante nella valutazione degli effetti derivanti dalla nullità del contratto.

Il giudice deve informare il consumatore, in modo obiettivo e completo, delle conseguenze giuridiche ed economiche che potrebbero derivare dall’eliminazione delle clausole abusive e dalla conseguente invalidità dell’intero mutuo. Se il diritto nazionale collega alla nullità la compensazione d’ufficio, anche questo effetto deve essere comunicato prima della decisione.

Quando tale garanzia è rispettata e il consumatore non si oppone alla dichiarazione di nullità, la compensazione non contrasta, secondo la Corte, né con la sua volontà né con il principio del contraddittorio.

Prescrizione e spese processuali

Il giudice polacco aveva prospettato il rischio che la compensazione consentisse alla banca di recuperare il capitale anche dopo un lungo periodo di inerzia. La Corte osserva che le pretese restitutorie presuppongono la dichiarazione di invalidità del contratto: finché il consumatore non contesta la validità del mutuo, la banca non dispone ancora, per ciò solo, di una pretesa restitutoria destinata a prescriversi secondo la ricostruzione sottoposta al giudice europeo.

Spetta comunque al giudice nazionale verificare le regole interne applicabili e interpretarle, nei limiti del divieto di interpretazione contra legem, in modo conforme alla direttiva. Anche il regime delle spese resta affidato all’autonomia processuale degli Stati membri, ma non deve scoraggiare il consumatore dall’esercizio dei diritti attribuiti dall’ordinamento europeo.

Nessun automatismo per i giudizi italiani

La sentenza è rilevante anche per il contenzioso italiano in materia di nullità dei contratti bancari e restituzione dell’indebito, ma deve essere letta con cautela.

La Corte di giustizia non ha stabilito che tutti i giudici nazionali debbano compensare d’ufficio i crediti di banca e consumatore. Ha soltanto escluso che una simile soluzione sia, di per sé, incompatibile con la direttiva 93/13.

Nel nostro ordinamento occorre verificare, caso per caso, la disciplina sostanziale della compensazione, la necessità dell’iniziativa di parte, il contenuto delle domande e delle eccezioni, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la liquidità, esigibilità e omogeneità dei crediti, la prescrizione, gli interessi e il rispetto del contraddittorio.

Particolare attenzione è necessaria quando pagamenti e capitale siano espressi in valute differenti o quando uno dei crediti sia contestato, non ancora liquido o non esigibile. La stessa Corte affida al giudice nazionale il compito di stabilire se le regole interne consentano una compensazione capace di considerare tutte le prestazioni effettuate.

Le ricadute operative

Per il consumatore e il suo difensore diventa essenziale quantificare separatamente tutte le somme versate, il capitale ricevuto e gli interessi maturati, valutando in anticipo l’effetto economico di un’eventuale compensazione.

Per la banca, la decisione non elimina la necessità di formulare tempestivamente le proprie difese e di individuare il corretto fondamento della domanda di restituzione del capitale. La compatibilità europea della compensazione d’ufficio non sana automaticamente decadenze, preclusioni o carenze processuali previste dal diritto nazionale.

Per il giudice resta centrale l’obbligo di rendere il consumatore consapevole delle conseguenze della nullità e di assicurare che la soluzione adottata non riduca l’effettività e l’effetto dissuasivo della tutela contro le clausole abusive.

Conclusioni

La sentenza C-510/25 chiarisce che la direttiva 93/13 non impone un unico modello di regolazione dei rapporti restitutori conseguenti alla nullità del mutuo.

La compensazione d’ufficio tra il credito del consumatore e quello della banca può essere ammessa dal diritto nazionale, ma soltanto nel rispetto delle regole interne, del contraddittorio e della preventiva informazione del consumatore. Quest’ultimo conserva il diritto alla restituzione dell’eventuale eccedenza versata rispetto al capitale ricevuto e agli interessi moratori su tale importo.

La portata della pronuncia è quindi significativa ma circoscritta: riconosce agli ordinamenti nazionali uno spazio di scelta, senza trasformare la teoria del saldo in una regola europea direttamente applicabile a ogni controversia bancaria.

Fonte ufficiale: Corte di giustizia UE, causa C-510/25, Adazik, ECLI:EU:C:2026:745.