Nei finanziamenti a tasso variabile non è sufficiente richiamare genericamente l’Euribor. Il contratto deve contenere criteri che consentano di determinare il tasso applicabile in maniera oggettiva, senza incertezze e senza lasciare margini di scelta all’istituto finanziatore.

È il principio ribadito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 19348 dell’11 giugno 2026, che affronta una questione particolarmente rilevante nel contenzioso bancario: la validità della clausola sugli interessi quando non siano espressamente indicati il TAN, lo spread o le modalità tecniche di calcolo dell’Euribor.

La vicenda

La controversia nasceva dall’opposizione a un decreto ingiuntivo con il quale era stato richiesto a una garante il pagamento di oltre 375.000 euro, derivanti da un finanziamento a tasso variabile concesso a una farmacia successivamente fallita.

L’opponente sosteneva che le condizioni economiche non consentissero di determinare correttamente il tasso applicato e chiedeva, pertanto, la sostituzione del tasso contrattuale con quello previsto dall’art. 117, comma 7, TUB.

Il Tribunale di Milano aveva parzialmente accolto l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e riducendo la somma dovuta a circa 117.000 euro. La Corte d’appello aveva invece ripristinato l’importo originariamente richiesto, ritenendo che il TAN, pur non indicato espressamente, potesse essere ricavato dall’ISC e dal piano di ammortamento.

Il TAN può essere implicito

La Cassazione ha chiarito che il TAN e il TAEG, o ISC, svolgono funzioni differenti: il TAN individua il tasso annuo degli interessi, mentre il TAEG o ISC rappresenta il costo complessivo del finanziamento, comprendendo interessi, commissioni e ulteriori oneri.

Non è quindi corretto affermare che la mera indicazione del TAEG possa sempre sostituire il TAN. La mancata esposizione numerica del TAN, tuttavia, non determina automaticamente l’invalidità della clausola.

Il tasso può essere determinato anche per relationem o ricavato dal complesso delle condizioni contrattuali, purché siano presenti elementi oggettivi che consentano di calcolarlo con certezza. Possono assumere rilievo, ad esempio, l’importo finanziato, la durata, il numero e la periodicità delle rate, la ripartizione tra capitale e interessi, il piano di ammortamento, il TAEG e gli altri valori economici indicati nel contratto.

Il problema del tasso variabile

Un principio diverso opera quando il finanziamento è indicizzato. In questo caso non basta che il tasso iniziale possa essere ricostruito matematicamente: deve essere possibile determinare in modo univoco anche il tasso applicabile durante tutto lo svolgimento del rapporto.

Nel contratto esaminato era previsto un collegamento all’Euribor a tre mesi. Non risultavano però adeguatamente affrontate la base giornaliera di rilevazione dell’indice, l’impiego dell’anno commerciale di 360 giorni o dell’anno solare di 365 giorni e la cosiddetta day count convention, ossia il metodo utilizzato per conteggiare i giorni ai fini del calcolo degli interessi.

Le possibili convenzioni — 360/360, actual/360, actual/365 o actual/actual — possono condurre a risultati differenti. Il parametro esterno richiamato dalla clausola deve quindi essere oggettivamente individuabile. Se il contratto non permette di stabilire quale metodologia applicare, il tasso può risultare indeterminabile.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte non ha dichiarato direttamente la nullità della clausola. Ha però cassato la sentenza d’appello perché il giudice aveva dato per scontata la determinabilità dell’Euribor, senza verificare le conseguenze della mancata indicazione della base 360/365 e della convenzione di calcolo dei giorni.

La causa è stata quindi rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, affinché esamini nuovamente la questione.

Le conseguenze pratiche

La decisione traccia una distinzione importante. La sola omissione del TAN in forma percentuale può non essere sufficiente per contestare il contratto, se il tasso è comunque ricavabile con certezza dal piano di ammortamento e dagli altri dati pattuiti.

Nei mutui a tasso variabile, invece, occorre verificare che la clausola indichi con precisione:

  • il parametro utilizzato;
  • la sua durata, ad esempio Euribor a uno, tre o sei mesi;
  • lo spread;
  • la data o il periodo di rilevazione;
  • la fonte di pubblicazione del parametro;
  • il divisore 360 o 365;
  • la metodologia di conteggio dei giorni.

L’assenza di uno di questi elementi non comporta automaticamente l’invalidità in ogni caso. È necessario accertare se, nonostante l’omissione, il tasso sia comunque determinabile senza discrezionalità e con un risultato univoco.

Qualora venga accertata l’indeterminatezza, può operare la nullità parziale della clausola sugli interessi e l’applicazione del tasso sostitutivo previsto dall’art. 117 TUB, con conseguente necessità di ricalcolare il rapporto.

Conclusioni

L’ordinanza conferma che la validità della clausola non dipende soltanto dalla presenza formale di una percentuale, ma dalla concreta possibilità di ricostruire il costo degli interessi mediante criteri chiari e verificabili.

Il TAN può dunque essere implicito; il meccanismo di variazione, invece, non può essere ambiguo. Nei finanziamenti indicizzati, anche elementi tecnici apparentemente secondari possono incidere sulla determinabilità del tasso e, quindi, sulla quantificazione del credito richiesto.