Ci sono processi che lasciano qualcosa in più del risultato ottenuto. Questa vicenda nasce dalla tutela di un cliente che aveva maturato l’usucapione di un immobile formalmente intestato a una società poi fallita.
Il caso seguito dallo Studio
Per far valere il diritto di proprietà fu proposta domanda di rivendica ai sensi dell’art. 103 della legge fallimentare nell’ambito della verifica dello stato passivo.
La domanda venne tuttavia rigettata sia dal Giudice Delegato sia, successivamente, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, sul presupposto che l’accertamento dell’usucapione dovesse necessariamente essere promosso davanti al giudice ordinario. La conclusione appariva coerente con il precedente orientamento della Corte di Cassazione espresso, in particolare, dalla sentenza n. 12736/2021.
Perché contestare l’orientamento precedente
Sin dall’inizio tale impostazione appariva poco convincente. L’usucapione costituisce infatti un acquisto a titolo originario, fondato esclusivamente sul possesso e sul decorso del tempo, e non un acquisto derivativo soggetto alle regole della trascrizione opponibile alla massa dei creditori.
Per questa ragione lo Studio propose ricorso per Cassazione, chiedendo espressamente alla Suprema Corte di riconsiderare il precedente orientamento e illustrando le ragioni sistematiche per le quali la domanda di rivendica dovesse ritenersi ammissibile anche nell’ambito del procedimento di accertamento del passivo fallimentare.
La decisione della Cassazione
Con l’ordinanza n. 11423 del 28 aprile 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso.
La Corte ha affermato che:
- l’usucapione è un acquisto a titolo originario, fondato sul fatto giuridico del possesso e sul decorso del tempo;
- l’acquisto è opponibile al curatore del fallimento anche in assenza di un titolo trascritto anteriormente alla dichiarazione di fallimento;
- la domanda può essere proposta nelle forme dell’art. 103 della legge fallimentare, senza necessità di instaurare un autonomo giudizio ordinario;
- il procedimento di verifica dello stato passivo è compatibile con l’accertamento dell’usucapione e con l’istruzione necessaria anche nella fase di opposizione.
«L’acquisto per usucapione di beni immobili acquisiti all’attivo del fallimento può essere fatto valere nei confronti del curatore del fallimento nelle forme dell’art. 103 l.fall., costituendo l’usucapione una fattispecie acquisitiva di diritti reali a titolo originario […] opponibile al curatore anche nel caso in cui il rivendicante non abbia ottenuto, in epoca precedente la dichiarazione di fallimento, un titolo a questi opponibile».
La Corte ha inoltre precisato che la dichiarazione di fallimento non è, di per sé, idonea a interrompere il tempo utile all’usucapione; l’interruzione può invece derivare da una domanda giudiziale di rilascio o da una domanda petitoria proposta dal curatore.
Un nuovo principio e una lezione professionale
La decisione ha enunciato un principio destinato ad avere un impatto significativo nella prassi delle procedure concorsuali e nella tutela dei diritti reali.
Questo caso dimostra come l’evoluzione del diritto passi anche attraverso il confronto critico con gli orientamenti esistenti. La giurisprudenza non è immutabile: quando un precedente non appare coerente con il sistema, il compito dell’avvocato è evidenziarne, con rigore tecnico e argomentazioni solide, i profili di criticità.
È proprio così che, talvolta, nasce un nuovo principio di diritto.
