Negli ultimi anni si è diffusa l’idea che la questione dell’anatocismo bancario sia ormai definitivamente superata. In realtà, la giurisprudenza continua a confermare che, in presenza di determinate condizioni, è ancora possibile contestare la legittimità della capitalizzazione degli interessi applicata dagli istituti di credito.
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il rispetto del principio della pari periodicità tra interessi creditori e interessi debitori.
Il requisito della pari periodicità
La disciplina applicabile ai rapporti regolati dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 ha subordinato la legittimità della capitalizzazione a un requisito fondamentale: nell’ambito del singolo conto corrente deve essere stabilita la medesima periodicità nel conteggio degli interessi attivi maturati a favore del cliente e di quelli passivi dovuti alla banca.
Non è quindi sufficiente un richiamo generico al principio. Occorre esaminare le clausole contrattuali e verificare se il meccanismo pattuito assicuri concretamente la medesima periodicità di conteggio per entrambe le categorie di interessi.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10775 del 22 aprile 2024, ha ribadito che la validità della capitalizzazione infrannuale richiede non soltanto la pattuizione della stessa periodicità, ma anche la corretta indicazione del tasso annuo effettivo, calcolato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Nel caso esaminato, la coincidenza tra tasso creditore nominale ed effettivo rendeva priva di concreta attuazione la clausola riferita agli interessi attivi.
Quando la contestazione può essere fondata
In alcuni rapporti la previsione della pari periodicità può rimanere soltanto formale, mentre il concreto meccanismo contrattuale di conteggio determina un trattamento non realmente reciproco. Quando ciò accade, la clausola può risultare illegittima, con conseguenze sulla ricostruzione del saldo del conto e sull’eventuale restituzione delle somme indebitamente addebitate.
Va però precisato che la semplice differenza tra il tasso applicato ai saldi debitori e quello riconosciuto sui saldi creditori non comporta, da sola, il venir meno della reciprocità. La Cassazione, con l’ordinanza n. 11014 del 24 aprile 2024, ha chiarito che il requisito può sussistere anche in presenza di tassi percentuali differenti, purché sia rispettata la stessa periodicità del conteggio.
Non è quindi corretto ritenere che ogni contestazione in materia di anatocismo sia oggi preclusa, né che ogni clausola sia automaticamente invalida. Ogni rapporto deve essere esaminato singolarmente, considerando la data del contratto, le pattuizioni sottoscritte, le successive modifiche e gli estratti conto.
Una verifica preliminare può fare la differenza
Per imprenditori, professionisti e privati che abbiano avuto o abbiano tuttora un conto corrente, un’apertura di credito o un finanziamento, può essere opportuno verificare se siano presenti profili di illegittimità nella disciplina degli interessi applicati.
Lo Studio Legale Pauciulo effettua una valutazione preliminare di fattibilità, finalizzata ad accertare l’eventuale sussistenza dei presupposti per un’azione di tutela.
Un’analisi preventiva della documentazione può consentire di comprendere se vi siano concrete possibilità di recuperare somme indebitamente corrisposte o di far valere le proprie ragioni nei confronti dell’istituto di credito.
